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AUTOCERTICAZIONE

Oggetto della prestazione

Sostituzione delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita` personali e fatti con dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi

Modalità di richiesta

AUTOCERTIFICAZIONE

Modalità e tempi di erogazione del servizio

AUTOCERTIFICAZIONE

Contributi a carico dell'utente

Nessuno.

Fatta eccezione dell'imposta di bollo e diritti segreteria se non diversamente stabilito da norma di legge (DPR 642/72), per l'eventuale rilascio della certificazione.

 

Eventuali note per l'utente

Dal 1 gennaio 2012 non potranno più essere rilasciati certificazioni, fato salvo certificazioni  utilizzabili nei rapporti tra privati.

Leggi e norme di riferimento

Legge di Stabilità 183/2011 art. 15

 

Art 15.
(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica e` sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita` personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta` sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e` apposta, a pena di nullita`, la dicitura: "Il presente certificato non puo` essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;
b) all'articolo 41, il comma 2 e` abrogato;
c) all'articolo 43, il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche´ tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;

Responsabile del procedimento Elisabetta Emili
Allegato Icona del file Dichiarazione sostitutiva certificazione di Residenza.rtf

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di RESIDENZA

Allegato Icona del file Dichiar sostitutiva certificazioni di stato di famiglia alla da della morte.doc

Dichiar sostitutiva certificazioni di stato di famiglia alla data della morte

Allegato Icona del file Dichiar sostitutiva stato di famiglia.doc

Dichiarazione sostitutiva di certificato di STATO DI FAMIGLIA

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